Sez. 1, Sentenza n. 5312 del 09/08/1983 (Rv. 430221 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 16, COMMI QUINTO, SESTO E SETTIMO DELLA LEGGE N. 865/1971 E DELLE CORRISPONDENTI DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 247/1974 - EFFETTI - ESPROPRIAZIONI DISCIPLINATE DALLA LEGGE N. 865/1971 - INDENNITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI - DISCIPLINA APPLICABILE - MANCATA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 385/1980 DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - POTERI DELLA CASSAZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO - POTERI DEL GIUDICE DI RINVIO.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 16, COMMI QUINTO, SESTO E SETTIMO DELLA LEGGE N. 865/1971 E DELLE CORRISPONDENTI DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 247/1974 - EFFETTI - ESPROPRIAZIONI DISCIPLINATE DALLA LEGGE N. 865/1971 - INDENNITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI - DISCIPLINA APPLICABILE - MANCATA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 385/1980 DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - POTERI DELLA CASSAZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO - POTERI DEL GIUDICE DI RINVIO.*
La pronunzia di incostituzionalità del quinto, sesto e settimo comma dell'art. 16 della legge n. 865 del 1971, e delle corrispondenti Disposizioni della legge n. 247 del 1974, mentre ha reso inapplicabili i criteri di valutazione dell'indennità ivi previsti, non ha in alcun modo inciso sul principio per cui, in forza della seconda di dette leggi, le Disposizioni contenute nel titolo secondo della prima si applicano a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici. Pertanto, alle espropriazioni disciplinate dalla legge n. 865 del 1971 ed alle quali, per la Determinazione dell'indennità di espropriazione, occorre far capo alla normativa dichiarata incostituzionale, si applica la legge n. 385 del 1980, il cui art. 1 stabilisce che, in tali espropriazioni l'indennità deve essere determinata provvisoriamente in base ai criteri ritenuti illegittimi, ma è soggetta a conguaglio secondo quanto sarà previsto con legge sostitutiva delle Disposizioni annullate, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge medesima (termine prorogato fino al 31 maggio 1982 con decreto legge 28 luglio 1981 n. 396, conv. Nella legge 25 settembre 1981 n. 535, poi fino al 31 dicembre 1982 con decreto legge 29 maggio 1982 n. 298, convertito nella legge 29 settembre 1982 n. 482 e, di nuovo, fino al 31 dicembre 1983 con legge 23 dicembre 1982 n. 943). Da ciò deriva che ove il giudice del merito non abbia applicato la richiamata legge n. 385 del 1980, la relativa pronunzia va cassata e la causa rimessa al giudice di rinvio al quale compete oltre che la Determinazione dell'indennità provvisoria sulla base della legge da ultimo richiamata, la delibazione della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della stessa legge, giacché la questione medesima assume Rilevanza solo davanti al giudice di rinvio, il quale, ove non sia nel frattempo intervenuta la prevista disciplina definitiva, dovrà applicare in concreto i criteri cui si riferiscono i dubbi di incostituzionalità. (V 1673/82, mass n 419507; (V 4690/81, mass n 415411).*
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 28/07/1981 num. 396, Legge 25/09/1981 num. 535 CORTE COST., Decreto Legge 29/05/1982 num. 298, Legge 29/09/1982 num. 482, Legge 23/12/1982 num. 943 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)