Sez. U, Sentenza n. 1673 del 15/03/1982 (Rv. 419507 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - QUANTIFICAZIONE DELL'INDENNITÀ - DISCIPLINA PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 115 DEL 1974.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - QUANTIFICAZIONE DELL'INDENNITÀ - DISCIPLINA PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 115 DEL 1974.*
Con riguardo alle espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere od interventi da parte dello stato o di altri enti pubblici, ancorché attuate in base alla disciplina della legge 25 giugno 1865 n. 2359, e per le quali il decreto di espropriazione sia stato emesso dopo l'entrata in vigore del comma premesso all'art. 4 del d.l. 2 maggio 1974 n. 115 dalla legge di conversione 27 giugno 1974 n. 247, il giudice, in Sede di opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa, deve quantificare la medesima secondo i criteri fissati dal titolo secondo della legge 22 ottobre 1971 n. 865, ed adottati dal suddetto comma premesso come criteri generali, operanti in sostituzione di quelli anteriormente vigenti nell'ambito delle leggi regolanti le indicate espropriazioni, ovvero, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 16, commi quinto, sesto e settimo della citata legge del 1971 (e di norme successive ad essi richiamanti), secondo gli analoghi criteri dettati in via transitoria (salvo conguaglio) dalla legge 29 luglio 1980 n. 385 (prorogata dal d.l. 28 luglio 1981 n. 396, convertito in legge 25 settembre 1981 n. 535) salvo il controllo della relativa legittimità costituzionale. Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui dette Disposizioni transitorie siano sopravvenute in Sede di legittimità, tenuto conto che le stesse, in forza della espressa previsione dell'art. 3 della legge n. 385 del 1980, operano in tutti i casi in cui sia ancora "sub iudice" la quantificazione dell'indennità espropriativa alla data di pubblicazione della pronuncia della Corte costituzionale, pure se il procedimento amministrativo sia esaurito. (V 4690/81).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 02/05/1974 num. 115 art. 4, Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST., Decreto Legge 28/07/1981 num. 396, Legge 25/09/1981 num. 535 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)