Sez. 2, Sentenza n. 3166 del 22/11/1962 (Rv. 254663 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - FORMA E CONTENUTO - ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE DI COMPARIZIONE INFERIORE A QUELLO LEGALE - NULLITA - ESTINZIONE DEL PROCESSO DI RINVIO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - FORMA E CONTENUTO - ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE DI COMPARIZIONE INFERIORE A QUELLO LEGALE - NULLITA - ESTINZIONE DEL PROCESSO DI RINVIO.*
L'atto riassuntivo davanti al giudice di rinvio, per spiegare la sua efficacia, deve contenere tutti gli elementi richiesti dagli artt 163 e 163 bis cod proc civ ed e soggetto alle nullita previste dall'art 164. Pertanto, se la citazione riassuntiva contiene un termine di comparizione minore di quello disposto dalla legge ed intanto e trascorso anche il termine per la riassunzione di cui all'art 392, il giudice di rinvio, qualora il convenuto non siasi costituito, deve di ufficio (art 364) rilevarne la nullita e, conseguentemente, dichiarare, in applicazione dell'art 393, l'Estinzione dell'intero processo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 392 CORTE COST., Cod. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)