Sez. 3, Sentenza n. 9882 del 06/07/1982 Ud. (dep. 26/10/1982) Rv. 155776 - 01
NAVIGAZIONE - MARITTIMA - COMANDO DI NAVE - NOZIONE - BARCA DI PICCOLA STAZZA E CON MOTORE DI RIDOTTA POTENZA - ESERCIZIO DI COMANDO DI NAVE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: GUIDA DI MOTOSCAFO.*
NAVIGAZIONE - MARITTIMA - COMANDO DI NAVE - NOZIONE - BARCA DI PICCOLA STAZZA E CON MOTORE DI RIDOTTA POTENZA - ESERCIZIO DI COMANDO DI NAVE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: GUIDA DI MOTOSCAFO.*
Il comando di nave, nel senso inteso dall'art. 1117 cod. nav., si sostanzia nella direzione nautica della nave, nell'articolato e per certi versi assoluto potere gerarchico sull'equipaggio e sui passeggeri, nella rappresentanza dell'armatore nell'Esercizio di funzioni giuridiche di natura privatistica e pubblicistica. Tale situazione non รจ ipotizzabile nel caso di colui che si sia limitato a pilotare una barca di piccola stazza e con motore di ridottissima potenza. (fattispecie relativa a conduzione di motoscafo nella laguna veneta). (Conf mass n 153675).*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)