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Sez. 3, Sentenza n. 4951 del 09/03/1982 Ud. (dep. 13/05/1982) Rv. 153675 - 01

NAVIGAZIONE - COMANDO DI NAVE - NOZIONE - USURPAZIONE DI COMANDO DI NAVE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1982-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153675-01

NAVIGAZIONE - COMANDO DI NAVE - NOZIONE - USURPAZIONE DI COMANDO DI NAVE - ESTREMI.*

Ai fini dell'art. 1117 cod. nav., il concetto tecnico-giuridico di "comando di nave", ricavabile dal complesso della normativa vigente, si sostanzia nella direzione nautica del natante, nello articolato e, per certi versi, assoluto potere gerarchico sull'equipaggio e sui passeggeri, nella rappresentanza dell'armatore, nell'Esercizio di funzioni giuridiche di natura privatistica e pubblicistica (artt. 273, 316, 321, 322 ecc. Cod. nav.). A sua volta la usurpazione consiste nell'assunzione del comando della nave senza il titolo specifico abilitativo, quando si tratti di nave per il cui comando è prevista una particolare abilitazione, e senza la nomina da parte dell'armatore. Pertanto è del tutto erronea la sentenza che abbia ritenuto sussistente il delitto di usurpazione di comando di nave nel caso di proprietario di una barca di piccola stazza e con motore di ridottissima potenza, per la cui conduzione egli aveva la richiesta patente di abilitazione, ancorché il natante sia stato adibito al trasporto di passeggeri.*

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)