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Sez. L, Sentenza n. 3068 del 30/03/1987 (Rv. 452169 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - DELLA PARTE DESTINATARIA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - MANCANZA DI INDICAZIONE DELLA DATA NELLA RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE DELLA COPIA - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - TERMINE ANNUALE - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452169-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - DELLA PARTE DESTINATARIA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - MANCANZA DI INDICAZIONE DELLA DATA NELLA RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE DELLA COPIA - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - TERMINE ANNUALE - APPLICABILITÀ.*

Qualora nella relazione di notificazione stilata nella copia dell'atto consegnata al destinatario manchi la indicazione della data e questa non sia altrimenti ricavabile dal contenuto dell'atto, si verifica una nullità insanabile della notificazione medesima, la quale, come tale, è inidonea a determinare la decorrenza del termine di impugnazione di cui all'art. 326 cod. proc. civ. con la conseguenza che per stabilire se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente occorre aver riguardo al termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza previsto dal successivo art. 327. (Conf 5590/85, mass n 442773).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)