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Sez. 3, Sentenza n. 17688 del 29/08/2011 (Rv. 619540 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE | Copia - Omessa indicazione della data - Nullità della notificazione - Condizioni - Conseguenze - Notificazione della sentenza - Impugnazione relativa - Applicazione del termine "lungo" - Necessità.
Stato
decisa il 2011-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619540-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE

In materia di procedimento civile, l'omessa indicazione della data dell'eseguita notifica nella copia dell'atto consegnata al destinatario assume rilievo nel caso in cui dalla notificazione decorra un termine perentorio entro il quale il destinatario deve esercitare determinati diritti, in quanto siffatta mancanza concreta una nullità insanabile, venendo ad ostacolare in maniera grave l'esercizio dei diritti stessi. Ne consegue che, ove l'anzidetta omissione riguardi la notificazione della sentenza, ai fini della relativa impugnazione troverà applicazione il termine "lungo" di cui all'art. 327 cod. proc. civ. e non già quello "breve" ex art. 326 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)