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Sez. 5, Sentenza n. 45928 del 23/09/2005 Cc. (dep. 19/12/2005) Rv. 233215 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Proroga della durata delle intercettazioni - Mancata espressa previsione della necessità di motivazione sulla persistenza delle condizioni legittimanti - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2005-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233215-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 268 comma terzo cod. proc. pen., prospettata in riferimento agli artt. 15, comma secondo, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il decreto di proroga delle intercettazioni debba essere motivato in funzione della persistenza delle condizioni legittimanti, posto che il relativo apprezzamento deve intendersi implicitamente contenuto nel decreto di proroga medesimo, non richiedendosi una espressa ulteriore attestazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 15 com. 2, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)