Sez. 3, Sentenza n. 15801 del 06/07/2009 (Rv. 608964 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE | Sinistro avvenuto nel periodo indicato nel contrassegno o nel termine di tolleranza di cui all'art. 1901 cod. civ. - Obbligo dell'assicuratore di risarcire il danno - Sussistenza - Coincidenza tra data indicata sul contrassegno e termine di efficacia del contratto - Irrilevanza.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, l'assicuratore è tenuto a risarcire il terzo danneggiato quando il sinistro si sia verificato entro il quindicesimo giorno dalla scadenza del periodo indicato sul contrassegno, sebbene non sia stato pagato il premio per il periodo successivo, e ciò anche nell'ipotesi in cui la suddetta scadenza coincida non con lo spirare del periodo per il quale è stato pagato un premio rateizzato, ma con la scadenza dell'intero contratto assicurativo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)