Sez. 3, Sentenza n. 159 del 22/01/1969 (Rv. 338075 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DEL RAPPORTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DEL RAPPORTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Ai fini della esatta qualificazione di un rapporto, e censurabile in Cassazione l'individuazione dei criteri astratti, generici e teorici da applicare al caso concreto ma costituisce apprezzamento di fatto -come tale incensurabile, se correttamente motivato- la valutazione, da parte dei giudici di merito, delle circostanze concrete di fatto e dei patti idonei a qualificare giuridicamente il contratto sottoposto al loro esame. (V 2939-68, massima n 335707 2635-68, massima n 335146).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)