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Sez. 2, Sentenza n. 1665 del 01/06/1971 (Rv. 352108 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DEL RAPPORTO - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352108-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DEL RAPPORTO - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La qualificazione di un contratto consta di due momenti, e cioe la ricerca e la Determinazione degli elementi di fatto e la loro sussunzione nella fattispecie legale corrispondentè mentre le operazioni logicò giuridiche proprie del secondo momento sono censurabili in Sede di legittimita perche comportano l'applicazione di norme giuridiche, le operazioni del primo momento sono espressione tipica dell'attivita giurisdizionale del giudice di merito, consistente in valutazioni ed indagini di fatto sottratte al controllo di legittimita se adeguatamente e correttamente motivate. (nella fattispecie, la Corte di merito aveva esclusa in fatto la sussistenza del rapporto di mezzadria avendo accertato che nel fondo mancavano la casa colonica, le scorte vive e morte, e risultava avviata una coltura unica, non ricorreva la possibilita di soddisfare l'intero fabbisogno della famiglia colonica, e che era mancata la comune gestione dell'impresa agricolà la medesima Corte aveva invece individuato nel contratto de quo un rapporto riconducibile al cosiddetto patto di S bartolomeo in materia di coltivazione dei terreni). (V 159'69, mass n 338075' 2939'68, mass n 335707' 2096'68, mass n 334235).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2141 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)