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Sez. 1, Sentenza n. 460 del 18/01/1999 Cc. (dep. 18/02/1999) Rv. 212587 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Ripristino della custodia nei casi previsti dall'art. 307, comma secondo, lett. b)- cod. proc. pen. - Impropria valutazione anche delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. Incidenza sulla legittimità del provvedimento applicativo della misura - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212587-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI

Ai fini del ripristino della custodia cautelare in carcere nel caso previsto dall'art. 307, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., l'indebita valutazione fatta dal giudice anche delle esigenze cautelari previste dall'art. 274, lett. c), stesso codice, non incide sulla legittimità del provvedimento coercitivo, allorché siano state comunque considerate le esigenze di cui alla precedente lettera b) dello stesso articolo, con apprezzamento congruamente motivato in riferimento alla condanna inflitta e al conseguente concreto accentuarsi del pericolo di fuga.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 2 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 com. 2 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)