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Sez. 6, Sentenza n. 0 del 03/11/2000 Cc. (dep. 05/12/2000) Rv. 218663 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Ripristino della misura contestualmente o successivamente alla condanna - Motivazione sul pericolo di fuga - Necessità - Riferimento all'entità della pena inflitta - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218663-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI

In tema di ripristino della custodia cautelare nei confronti di chi sia stato scarcerato per decorrenza dei termini, se l'entità della pena inflitta costituisce un indice astratto del pericolo di fuga (art. 307, comma 2, lett. b), cod.proc.pen.) per l'innegabile impulso umano di sottrarsi ad una sanzione gravissima, è tuttavia di per sè insufficiente a giustificare da sola la rinnovazione della misura. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stato motivato il ripristino della custodia cautelare in quanto il giudice di merito, pur valorizzando il dato costituito dall'entità della pena inflitta, aveva rafforzato il giudizio sulla sussistenza del pericolo di fuga attraverso la valutazione di ulteriori e diversi elementi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 2 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 com. 2 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)