Sez. U, Sentenza n. 346 del 17/02/1964 (Rv. 300426 - 01)
ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI - ENTE PUBBLICO ECONOMICO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE D'IMPIEGO - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI - ENTE PUBBLICO ECONOMICO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE D'IMPIEGO - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
Gli istituti autonomi per le case popolari, nonostante l'inquadramento sindacale attuato per effetto della l.16 giugno 1938 n.1303, non possono considerarsi enti pubblici economici, in quanto pur ritraendo degli utili dalle loro attivita, essi tendono a conseguire una finalita eminentemente assistenziale (assegnazione di case popolari)' pertanto, le controversie relative al rapporto d'impiego tra l'istituto e i suoi dipendenti non sono di Competenza del giudice ordinario a norma dell'art.429 n.3 cod. proc. civ., bensi del giudice amministrativo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 16/06/1938 num. 1303 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)