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Sez. 1, Sentenza n. 6453 del 05/12/1981 (Rv. 417274 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - I.A.C.P. - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI PROCURA RILASCIATA DAL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO - VALIDITÀ - APPROVAZIONE TUTORIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417274-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - I.A.C.P. - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI PROCURA RILASCIATA DAL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO - VALIDITÀ - APPROVAZIONE TUTORIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Nei confronti degli enti pubblici non territoriali non esiste una norma di carattere generale che stabilisca la necessità che l'organo rappresentativo sia autorizzato a stare in giudizio dallo organo deliberante. L'applicazione di tale principio agli istituti autonomi delle case popolari comporta la piena validità della Costituzione in giudizio a seguito di procura rilasciata dal Presidente dello istituto, Costituzione per la quale, in Mancanza di norme al riguardo, non è necessaria alcuna approvazione tutoria. (V 245/80, mass n 403636; (V 346/64, mass n 300426).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 77, DPR 14/02/1975 num. 226 art. 14 lett. F

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)