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Sez. 5, Sentenza n. 14846 del 05/06/2008 (Rv. 603944 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Silenzio rifiuto su istanza di rimborso - Impugnazione - Successivo accoglimento parziale dell'istanza - Rigetto implicito per la parte non rimborsata - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze - Impugnazione del provvedimento, quale diniego parziale espresso - Necessità - Prosecuzione del precedente giudizio - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603944-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, qualora, a fronte di una istanza di rimborso d'imposta, l'amministrazione finanziaria si limiti, puramente e semplicemente, ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, il provvedimento medesimo si configura, per la parte relativa all'importo non rimborsato, come atto di rigetto - sia pure implicito - della richiesta di rimborso originariamente presentata dal contribuente. Ne consegue che detto provvedimento costituisce atto impugnabile quale rifiuto espresso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dovendo pertanto escludersi che il contribuente possa, pure dopo l'intervento del rimborso parziale (e senza addurre elementi idonei a rivelarne la natura interlocutoria), proseguire la controversia introdotta con l'impugnazione del silenzio-rifiuto in ordine all'istanza di rimborso (sia pure riducendo l'originaria domanda), senza impugnare il rifiuto implicitamente contenuto nell'atto di rimborso parziale.

Riferimenti normativi: Legge 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Legge 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Legge 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)