Sez. 3, Sentenza n. 5307 del 15/05/1995 (Rv. 492266 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Partecipazione di rappresentanti delle associazioni professionali di categoria - Obbligatorietà - Esclusione - Mancanza di detta partecipazione - Deduzione nel successivo giudizio davanti all'autorità giudiziaria - Inammissibilità.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE
In tema di contratti agrari, nella procedura relativa al tentativo di conciliazione la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni professionali di categoria, non è prevista come obbligatoria a pena di nullità, bensì è condizionata alla specifica richiesta indicativa della parte interessata, sicché la sua mancanza, come tutte le eventuali irregolarità attinenti a tale procedura, non può essere dedotta nel successivo giudizio davanti all'autorità giudiziaria competente onde farla valere quale circostanza impeditiva della proponibilità della domanda, atteso che il giudizio non si pone come sede di revisione della detta procedura amministrativa, restando la proponibilità della domanda subordinata alle due sole condizioni che l'attore abbia preventivamente promosso, nelle dovute forme, l'intervento conciliativo dell'ispettorato e che sia decorso il termine di sessanta giorni dall'attivazione della procedura di conciliazione senza che il tentativo sia stato definito.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)