diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 18883 del 24/01/2024 Cc. (dep. 14/05/2024) Rv. 286346-01

NAVIGAZIONE | Delitto di pirateria - Nozione di "depredazione" - Riferimento alle condotte di cui agli artt. 628 e 629 cod. pen. - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286346-01

NAVIGAZIONE

Il delitto di pirateria, alla luce del combinato disposto degli artt. 1135 e 1137 cod. nav. e della definizione contenuta nell'art. 101 della Convenzione delle Nazioni Unite di Montego Bay del 10 dicembre 1982, ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689, è integrato da atti di depredazione, le cui connotazioni sono ricavabili dalle condotte descritte agli artt. 628 e 629 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in termini di pirateria della condotta estrinsecatasi nella sottrazione del motore di un barchino, effettuata, con manovra di abbordaggio, da membri dell'equipaggio di un motopeschereccio che navigava in acque internazionali contigue al mare territoriale italiano).

Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1135, Cod. Navig. art. 1137, Legge 02/12/1994 num. 689

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)