Sez. 5, Sentenza n. 15977 del 27/02/2015 Ud. (dep. 16/04/2015) Rv. 263707 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE | Pirateria - Reato commesso in alto mare su nave battente bandiera italiana nell'ambito delle missioni "Atalanta" e "Ocean Shield" - Giurisdizione italiana - Configurabilità - Fattispecie.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE
I reati di pirateria previsti dagli artt. 1135 e 1136 del codice della navigazione, e quelli ad essi connessi ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., se commessi nell'ambito delle missioni "Atalanta" e "Ocean Shield" a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui, sono puniti secondo la legge italiana ai sensi dell'art. 7 primo comma, n. 5, cod. pen. (in combinato disposto, per la prima missione, con quanto previsto dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 12, convertito nella legge n. 12 del 2009, e successive modifiche, e, per la seconda missione, con quanto stabilito dall'art. 7 del D.L. 12 luglio 2011, n. 107, convertito nella legge n. 130 del 2011), sono sottoposti alla giurisdizione italiana e alla competenza del Tribunale di Roma, e sono procedibili senza necessità della richiesta del Ministro della giustizia ex art. 10 cod. pen. (Fattispecie in tema di assalto a motonave italiana a circa 620 miglia dalla costa somala).
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1135, Cod. Navig. art. 1136, Cod. Pen. art. 4, Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 7, Cod. Pen. art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2008 num. 209 art. 5, Decreto Legge 15/06/2009 num. 61 art. 1, Decreto Legge 12/07/2011 num. 107, Legge 24/02/2009 num. 12, Legge 22/07/2009 num. 100, Legge 02/08/2011 num. 130, Legge 22/02/2012 num. 13 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)