diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 8637 del 08/08/1991 (Rv. 473431 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | Comportamento antisindacale di un ente pubblico non economico - Lesione di interessi del sindacato strettamente collegati a quelli del dipendente dell'ente pubblico - Relativa controversia - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Stato
decisa il 1991-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473431-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici

Le controversie aventi per oggetto il comportamento antisindacale di un ente pubblico non economico, qualora tale comportamento abbia il carattere della plurioffensività (da valutare in astratto), in quanto interferisca nella sfera giuridica del sindacato, con lesione dei suoi interessi strettamente collegati a quelli del dipendente (cosiddetti diritti sindacali connessi), attraverso la lesione di posizioni soggettive del singolo lavoratore, sono devolute, data l'attinenza di tali posizioni al rapporto di pubblico impiego, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come confermato dall'art. 6 della legge 12 giugno 1990 n. 146 (immediatamente applicabile nei giudizi in corso in quanto norma processuale in tema di giurisdizione), che ha aggiunto all'art. 28 della legge n. 300 del 1970 un ultimo comma con la previsione per le organizzazioni sindacali, che intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, del ricorso al tribunale amministrativo regionale per territorio.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)