Sez. U, Sentenza n. 7349 del 27/07/1998 (Rv. 517524 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Riparto della giurisdizione in materia di condotta antisindacale - Nuova disciplina ex art. 6 della legge n. 146 del 1990 - Giurisdizione del giudice amministrativo - Presupposti.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 6 della legge 12 giugno 1990 n. 146 che ha aggiunto all'art. 28 della legge n. 300 del 1970 due commi, introducendo un nuovo sistema di riparto della giurisdizione in materia di condotta antisindacale relativa a rapporti di pubblico impiego, la competenza esclusiva del giudice amministrativo pur in presenza di comportamento sindacale plurioffensivo è attualmente limitata ai soli casi in cui il sindacato intende ottenere non solo l'ordine di desistere dalla condotta antisindacale ma anche la rimozione degli effetti del provvedimento amministrativo plurioffensivo, senza distinzione fra amministrazione statale e altri enti pubblici.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)