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Sez. 5, Sentenza n. 21452 del 09/10/2009 (Rv. 609986 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Chiusura delle liti fiscali pendenti - Istanza di definizione presentata in pendenza del termine per l'impugnazione della sentenza - Diniego - Impugnazione - Competenza del giudice dell'impugnazione della sentenza - Condizioni - Impugnazione congiunta del diniego e della sentenza - Necessità - Impugnazione del solo diniego - Competenza del giudice "a quo" - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609986-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, e con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dall'art. 16 della legge n. 289 del 2002, il comma ottavo di tale disposizione - che, in caso di rigetto dell'istanza di definizione agevolata presentata in pendenza del termine per l'impugnazione della sentenza, consente di ricorrere avverso il provvedimento di diniego dinanzi al giudice dell'impugnazione - trova applicazione soltanto nel caso in cui detto provvedimento sia impugnato unitamente alla sentenza, e non anche nel caso in cui quest'ultima non venga impugnata; in tal caso, infatti, il ricorso dev'essere proposto al giudice "a quo", configurandosi quest'ultimo come l'unico giudice dinanzi al quale pende (sia pure in astratto) la causa, e non potendosi rimettere alla discrezionalità del ricorrente l'individuazione del giudice competente, che avrebbe luogo in base alla semplice scelta tra l'impugnazione o meno della sentenza.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)