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Sez. 5, Sentenza n. 1170 del 27/01/2012 (Rv. 621550 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Chiusura delle liti fiscali pendenti - Istanza di definizione presentata in pendenza del termine per l'impugnazione della sentenza - Rigetto - Impugnazione congiunta del diniego e della sentenza - Necessità.
Stato
decisa il 2012-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621550-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, il contribuente per impugnare il provvedimento dell'Amministrazione di diniego dell'istanza di definizione di una lite fiscale è tenuto, a pena di inammissibilità, anche ad impugnare la sentenza che ha deciso sulla lite fiscale medesima, in quanto il testo dell'art. 16, comma 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 pone un indissolubile e necessario legame fra l'impugnazione del diniego e quella della sentenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato al giudice dinanzi al quale pendeva il processo che si intendeva definire ex art. 16 della legge n. 289 del 2002 avverso il solo diniego dell'Amministrazione fiscale di definizione della lite senza che fosse stata impugnata anche la sentenza relativa).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 8 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)