Sez. 3, Sentenza n. 25053 del 07/11/2013 (Rv. 628834 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - GIUDIZIO PER MOROSITÀ - SANATORIA | Presupposti - Istanza dell'affittuario moroso - Necessità - Concessione del termine - Potere discrezionale del giudice - Configurabilità - Esclusione - Obbligo - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - GIUDIZIO PER MOROSITÀ - SANATORIA
In materia di contratti agrari, il giudice - ai sensi dell'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203 - ha l'obbligo e non la facoltà di concedere il termine di grazia per il pagamento dei canoni scaduti, purché l'affittuario moroso formuli al riguardo un'istanza inequivoca per porre fine al merito della lite; pertanto la violazione da parte del giudice di merito del precetto "de quo" è configurabile soltanto se dalla parte che la invochi sia dedotto e dimostrato che il termine, benché richiesto, non sia stato concesso. (Nella specie il ricorrente, pur lamentando la mancata concessione del termine di grazia, non aveva neppure dedotto di averne fatto istanza al giudice di merito, assumendo che il medesimo avrebbe dovuto concederlo d'ufficio).
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)