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Sez. 3, Sentenza n. 259 del 08/01/2005 (Rv. 579173 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - GIUDIZIO PER MOROSITÀ - SANATORIA | Presupposti - Istanza dell'affittuario moroso - Necessità - Concessione del termine - Potere discrezionale del giudice - Configurabilità - Esclusione - Obbligo - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579173-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - GIUDIZIO PER MOROSITÀ - SANATORIA

In materia di contratti agrari, il giudice-ai sensi dell'art.46 legge 203 del 1982 - ha l'obbligo e non la facoltà di concedere il termine di grazia per il pagamento dei canoni scaduti, purchè l'affittuario moroso formuli al riguardo un'istanza inequivoca per porre fine al merito della lite; pertanto la violazione da parte del giudice di merito del precetto de quo è configurabile soltanto se dalla parte che la invochi sia dedotto e dimostrato che il termine, benché richiesto, non sia stato concesso. (Nella specie il ricorrente, pur lamentando la mancata concessione del termine di grazia, non aveva neppure dedotto di averne fatto istanza al giudice di merito)

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)