Sez. 1, Sentenza n. 687 del 06/04/1970 Ud. (dep. 07/10/1970) Rv. 115431 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - CARATTERI DEL REATO - CONDOTTA OMISSIVA - RILEVANZA.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - CARATTERI DEL REATO - CONDOTTA OMISSIVA - RILEVANZA.*
Il favoreggiamento e un reato cd a condotta libera, onde rimane del tutto indifferente il comportamento, positivo o negativo, purche cosciente e volontariamente assunto dall'agente, attraverso il quale si esplica l'aiuto al reo, allorche esso sia idoneo ad eludere le investigazioni e le ricerche dell'autorita. Ai fini della sussistenza del reato, quindi, viene in considerazione anche la condotta semplicemente omissiva, come il tacere elementi e circostanze salienti, da parte di terzi estranei e della stessa persona offesa dal reato. (Conf 113516, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)