Sez. 3, Sentenza n. 1710 del 06/10/1969 Ud. (dep. 30/12/1969) Rv. 113516 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - COMPORTAMENTO CON IL QUALE L'AIUTO VIENE PRESTATO -INDIFFERENZA - CONDOTTA NEGATIVA - SUSSISTENZA DEL REATO.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - COMPORTAMENTO CON IL QUALE L'AIUTO VIENE PRESTATO -INDIFFERENZA - CONDOTTA NEGATIVA - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Per la sussistenza del reato di cui all'art 378 cod pen, che e a condotta libera, e indifferente il mezzo col quale l'aiuto venga prestato, onde puo essere integrato da un qualsiasi comportamento dell'agente idoneo a rendere vana o a ritardare l'opera di investigazione nell'intento di sottrarre alle ricerche l'autore d'un reato gia commesso. Pertanto integra il reato non soltanto la condotta positiva dell'agente, ma anche quella semplicemente negativa consistente nel tacere elementi e circostanze idonei a favorire taluno ad eludere le investigazioni e le ricerche dell'autorita. (Conf 109225, 106835, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)