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Sez. L, Sentenza n. 5177 del 12/06/1987 (Rv. 453781 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - FACOLTÀ DELLO AGENTE DI RISCUOTERE I CREDITI DEL PREPONENTE - ESERCIZIO - DIRITTO AD UN COMPENSO SPECIFICO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453781-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - FACOLTÀ DELLO AGENTE DI RISCUOTERE I CREDITI DEL PREPONENTE - ESERCIZIO - DIRITTO AD UN COMPENSO SPECIFICO - ESCLUSIONE.*

Qualora nel contratto di Agenzia sia stata prevista la facoltà dell'agente di riscuotere i crediti del preponente, l'Esercizio della medesima non dà luogo ad un autonomo rapporto e non necessita di specifico compenso, giacché si tratta di attività che accede all'opera globalmente dovuta dall'agente e remunerata con le provvigioni. (Conf 3061/82, mass n 420992).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1746, Cod. Civ. art. 2225

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)