Sez. L, Sentenza n. 8110 del 25/07/1995 (Rv. 493421 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DELL'AGENTE - IN GENERE | Facoltà dell'agente di riscuotere i crediti del preponente - Insussistenza - Limiti - Conseguenze - Successiva stipulazione dell'attività di esazione - Remunerazione relativa - Obbligatorietà - Determinazione - Modalità.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DELL'AGENTE - IN GENERE
Atteso che l'agente non ha la facoltà di riscuotere i crediti del preponente, salvo che questi gli abbia (espressamente) conferito tale incarico (art. 1744 cod. civ.), qualora l'originaria stipulazione del contratto di agenzia preveda la facoltà dell'agente di riscuotere i crediti del preponente, l'esercizio di tale facoltà non dà luogo ad un autonomo rapporto e non richiede uno specifico compenso; quando invece la facoltà e l'obbligo siano intervenuti nel corso del rapporto, deve ritenersi che l'attività di esazione costituisca prestazione accessoria e ulteriore rispetto all'originario contratto, e richieda una sua propria remunerazione, in base alla generale normativa sul lavoro autonomo e, specificamente, all'art. 2225 cod. civ. Alla stregua di questo il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo, con statuizione insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione immune da vizi logici e da errori di diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1744, Cod. Civ. art. 2225, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)