Sez. L, Sentenza n. 5687 del 11/06/1994 (Rv. 487025 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi unificati in agricoltura - In genere | Sistema di accertamento provvisorio e presuntivo della manodopera - Permanenza in vigore fino a tutto il 1987 - Limiti.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi unificati in agricoltura - In genere
Il sistema di accertamento provvisorio e presuntivo della manodopera, al fine della determinazione dei contributi agricoli unificati, diverso dal sistema basato sulla denuncia della manodopera effettivamente impiegata, รจ rimasto in vigore fino a tutto il 1987, e limitatamente ai dati accertati fino al 25 gennaio 1988, secondo la norma dell'art. 6, comma quattordicesimo, del D.L. n. 536 del 1987, convertito in legge n. 48 del 1988.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1948 num. 59 art. 5 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 322 art. 2 CORTE COST., Legge 12/03/1968 num. 334 art. 7, Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 19, Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 13, Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 6 CORTE COST., Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)