Sez. 3, Sentenza n. 2450 del 02/03/1995 (Rv. 490889 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Persona offesa deceduta al momento della liquidazione dell'invalidità permanente - Criterio per la determinazione di detto risarcimento.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE
La menomazione non reversibile dell'integrità della persona - idonea, cioè, ad indicare stabilmente e continuativamente sull'esplicazione della personalità lungo il presumibile arco della vita futura del soggetto che la patisce - presuppone che la persona stessa sopravviva almeno temporaneamente al fatto lesivo e, presentandosi con i connotati del danno permanente, va risarcita con le corrispondenti tecniche di valutazione probabilistica. Tuttavia, nel caso in cui al momento della liquidazione la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, alla valutazione probabilistica va sostituita quella del concreto danno effettivamente prodottosi e richiesto dagli eredi "jure successionis", cosicché la morte della persona, sopravvenuta prima della liquidazione del risarcimento, rende misurabile e rapportabile alla durata della vita successiva alla menomazione l'incidenza negativa da questa arrecata all'applicazione dell'attività.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)