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Sez. 2, Ordinanza n. 1255 del 02/07/1974 Cc. (dep. 10/01/1975) Rv. 128922 - 01

TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - RESTITUZIONE IN TERMINI - FORZA MAGGIORE - NOZIONE - MANCATA CONOSCENZA DELL'ATTO RITUALMENTE NOTIFICATO - CASO DI FORZA MAGGIORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/128922-01

TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - RESTITUZIONE IN TERMINI - FORZA MAGGIORE - NOZIONE - MANCATA CONOSCENZA DELL'ATTO RITUALMENTE NOTIFICATO - CASO DI FORZA MAGGIORE - ESCLUSIONE.*

La forza maggiore, per giustificare la restituzione in termini, deve consistere in un impedimento particolare e eccezionale, derivante da cause estranee al volere dell'uomo e a lui non imputabili. Non versa in tale situazione che non abbia avuto notizia di un atto giudiziario, pur ritualmente notificatogli, per non essere stato informato dalla persona convivente che ricevette l'atto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 183 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)