Sez. 3, Sentenza n. 11294 del 27/05/2005 (Rv. 581878 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - IN GENERE | Ricorso per cassazione avverso il decreto di rigetto del reclamo da parte della corte d'appello - Art. 5, quarto comma, legge n. 117del 1988 - Termine assegnato al controricorrente per la difesa - Notifica in luogo di deposito del controricorso - Superamento del termine - Conseguenze - Inammissibilità.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - IN GENERE
In tema di responsabilità civile dei magistrati, l'art. 5 c.4, legge n. 117 del 1988 stabilisce, tra l'altro, che dopo la notifica alla controparte del ricorso per cassazione avverso il decreto di inammissibilità della corte d'appello, il ricorrente deve depositarlo entro dieci giorni presso la cancelleria della corte d'appello e l'altra parte deve costituirsi nei successivi dieci giorni depositando memoria e fascicolo nella medesima cancelleria. Qualora la parte resistente proponga controricorso effettuando non il prescritto deposito ma la notifica del proprio atto al ricorrente oltre il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso, ne va dichiarata l'inammissibilità, atteso che, a prescindere dalla violazione relativa alle modalità di deposito del controricorso, risulta comunque superato il termine previsto dal citato art. 5 comma quarto (dieci giorni per il deposito del ricorso e successivi dieci giorni per il deposito del controricorso).
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)