Sez. 1, Sentenza n. 871 del 25/01/2002 (Rv. 551829 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - IN GENERE | Ricorso per cassazione avverso il decreto di rigetto del reclamo da parte della Corte d'appello - Art. 5, quarto comma, legge n. 117 del 1988 - Termine assegnato al controricorrente per la difesa - Durata.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - IN GENERE
In tema di responsabilità civile dei magistrati, la disposizione del quarto comma dell'art. 5 della legge n. 117 del 1988 (a norma del quale il ricorso per cassazione avverso il rigetto del reclamo da parte della Corte d'appello "deve essere notificato all'altra parte entro trenta giorni dalla notificazione del decreto... a cura della cancelleria" e deve essere quindi depositato "nei successivi dieci giorni" nella cancelleria della Corte d'appello, presso la quale la controparte è tenuta a sua volta a costituirsi "nei dieci giorni successivi", depositando memoria e fascicolo) va interpretata nel senso che il termine posto a carico del controricorrente inizia a decorrere dalla scadenza di quello (dieci giorni) concesso per il deposito del ricorso, anziché dalla data in cui quest'ultimo viene effettuato. Il termine complessivamente assegnato al controricorrente per organizzare le proprie difese è, quindi, in ogni caso, di venti giorni, a nulla rilevando che il ricorso sia stato depositato dal ricorrente prima che il termine a lui assegnato sia interamente decorso.
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)