Sez. 3, Sentenza n. 182 del 23/01/1968 (Rv. 331041 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - PROVE NUOVE - MOMENTO PRECLUSIVO.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - PROVE NUOVE - MOMENTO PRECLUSIVO.*
La facolta di produrre nuovi documenti, ai sensi del combinato disposto degli artt 184, 345, secondo comma e 359 cod proc civ, puo essere esercitata, tanto in primo grado quanto in appello, anche dopo che l, istruttore abbia invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni, ma non dopo il provvedimento di rimessione della causa al collegio. Conforme alla sentenza n.352-66, massima n.320689.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)