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Sez. 3, Sentenza n. 2805 del 10/03/2000 (Rv. 534758 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - IN GENERE | Deduzione nell'udienza di precisazione delle conclusioni - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534758-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - IN GENERE

È ammissibile la prova testimoniale chiesta all'udienza di precisazione delle conclusioni, ultimo limite essendo quello della rimessione della causa al collegio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)