Sez. 3, Sentenza n. 2805 del 10/03/2000 (Rv. 534758 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - IN GENERE | Deduzione nell'udienza di precisazione delle conclusioni - Ammissibilità.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - IN GENERE
È ammissibile la prova testimoniale chiesta all'udienza di precisazione delle conclusioni, ultimo limite essendo quello della rimessione della causa al collegio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)