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Sez. L, Sentenza n. 5719 del 10/03/2009 (Rv. 607174 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Interpretazione dell'art. 14, comma 1 bis, del d.l. 669 del 1996 come modificato dall'art. 44 del d.l. n. 269 del 2003 - Notificazione - Presso la struttura territoriale dell'ente pubblico corrispondente alla residenza o domicilio dell'interessato - Applicabilità alle persone giuridiche - Sussistenza - Riferibilità alla sede sociale - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607174-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE

In tema di esecuzione forzata nei confronti della P.A., l'art. 14, comma 1-bis, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, nel prevedere la necessità della notifica, a pena di nullità, presso la struttura territoriale dell'ente pubblico corrispondente alla residenza o domicilio dei "soggetti privati interessati", vincola anche le persone giuridiche e le società commerciali, dovendosi in tali casi intendere la residenza dell'interessato come riferita alla sede sociale. (Fattispecie relativa a notificazione di atto di precetto nei confronti dell'INPS).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 14 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 44 CORTE COST., Legge 28/02/1997 num. 30 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)