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Sez. 3, Sentenza n. 16085 del 13/03/2002 Cc. (dep. 30/04/2002) Rv. 221342 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - PRESENTAZIONE | Presentazione presso una sezione del medesimo tribunale diversa da quella incaricata del riesame - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221342-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - PRESENTAZIONE

In tema di riesame di misure cautelari reali, deve ritenersi rituale la presentazione della relativa richiesta presso la cancelleria della sezione penale che ha emesso il provvedimento impugnato, anziché presso la cancelleria della sezione per il riesame dello stesso tribunale, in quanto la ripartizione interna dell'ufficio giudiziario non dà luogo a distinte competenze(la Corte ha escluso, inoltre, che il passaggio interno della richiesta alla cancelleria della sezione del riesame possa essere qualificato come "spedizione" ai sensi dell'art. 583 cod. proc.pen., norma non richiamata espressamente dall'art. 324 cod. proc. pen. e, quindi, non applicabile nella procedura del riesame).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)