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Sez. 1, Sentenza n. 752 del 05/02/1979 (Rv. 396924 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA - EMISSIONE - EFFETTI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO SOTTOSTANTE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396924-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA - EMISSIONE - EFFETTI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO SOTTOSTANTE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'emissione o girata di un assegno bancario non implica, ai sensi dell'art 58 del RD 21 dicembre 1933 n 1736, Estinzione del rapporto obbligatorio sottostante, che abbia dato luogo all'emissione o girata medesima, salvo diverso patto fra le parti.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)