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Sez. 6, Sentenza n. 4062 del 07/01/1999 Ud. (dep. 30/03/1999) Rv. 214145 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE | Natura di reato istantaneo - Sussistenza - Raggiungimento dell'obiettivo proposto dall'agente - Necessità - Esclusione - Tentativo - Configurabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-01-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214145-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE

Il reato di favoreggiamento personale è un reato istantaneo, che si consuma nel momento stesso in cui viene realizzata la condotta di ausilio. Trattandosi di reato di pericolo non è richiesto che la condotta consegua l'obiettivo voluto: essa deve tuttavia consistere in un'attività che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, che abbia, cioè, provocato una negativa alterazione - quale che sia - del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere. La frazionabilità dell'iter esecutivo consente di ammettere la configurabilità del tentativo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)