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Sez. 6, Sentenza n. 709 del 24/10/2003 Ud. (dep. 15/01/2004) Rv. 228257 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE | Natura giuridica - Reato di pericolo - Nozione - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228257-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE

La condotta del reato di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), che è un reato di pericolo, deve consistere in un'attività che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, che abbia, cioè, provocato una negativa alterazione - quale che sia - del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere (in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale i giudici di merito avevano fondato la prova del suddetto delitto sui continui contatti tra l'imputato ed un latitante, senza un adeguato esame dei singoli episodi necessario per evidenziare la natura e l'entità dell'aiuto fornito diretto ad ostacolare ed intralciare le investigazioni in atto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)