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Sez. 1, Sentenza n. 9926 del 11/05/2005 (Rv. 581247 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO BILATERALE (O SINALLAGMATICO O A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE) | Inadempimento di una parte - Conseguenze - Diritto alla risoluzione del contratto, al risarcimento dei danni, all'adempimento coattivo - Autonomia di tali diritti - Rinuncia ad uno di essi - Rinuncia anche agli altri - Configurabilità - Esclusione - Inadempimento - Risarcimento del danno - Rapporti con l'azione di risoluzione del contratto - In materia di compravendita di mobili.
Stato
decisa il 2005-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581247-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO BILATERALE (O SINALLAGMATICO O A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE)

La stipulazione di un contratto a prestazioni corrispettive e l'inadempimento di uno dei contraenti sono, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., i fatti costitutivi del diritto dell'altro contraente ad ottenere la risoluzione del contratto, ovvero l'adempimento, ed in ogni caso il risarcimento del danno; questi diritti, benchè abbiano in comune gli stessi fatti costitutivi (l'obbligazione e l'inadempimento), sono tuttavia diversi, in quanto permettono al titolare di conseguire utilità differenti, e diverse sono anche le azioni proponibili per ottenerne il soddisfacimento, con la conseguenza che la rinuncia all'una non equivale a rinuncia alle altre e, pertanto, in riferimento al contratto di compravendita di beni mobili, la rinuncia da parte del compratore all'azione di risoluzione del contratto non impedisce l'esperimento dell'azione di risarcimento dei danni per i vizi della cosa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)