Sez. 2, Sentenza n. 13598 del 12/10/2000 (Rv. 540958 - 01)
NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - NON RECETTIZI - RINUNCIA (ABDICATIVA) | Contratti sinallagmatici - Inadempimento di una parte - Conseguenze - Diritto alla risoluzione del contratto, al risarcimento dei danni, all'adempimento coattivo - Autonomia dei tre diritti - Sussistenza - Rinuncia ad uno di essi - Conseguenze - Rinuncia implicita anche agli altri - Configurabilità - Esclusione.
NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - NON RECETTIZI - RINUNCIA (ABDICATIVA)
La stipulazione di un contratto a prestazioni corrispettive e l'inadempimento di uno dei contraenti sono, ai sensi dell'art. 1453 cod.civ., i fatti costitutivi del diritto dell'altro contraente ad ottenere la risoluzione del contratto, ovvero l'adempimento, ed in ogni caso il risarcimento del danno; ma ciascuno di tali diritti, configurandosi in termini di diversità ed autonomia rispetto a ciascun altro, può legittimamente costituire oggetto di rinuncia senza che, per ciò solo, gli effetti di tale rinuncia debbano automaticamente estendersi anche agli altri (in particolare, senza che la rinuncia all'azione esperita per ottenere l'adempimento comporti, "ipso facto", rinuncia all'azione di risoluzione), a meno che l'atto abdicativo non si atteggi, in concreto, come rinuncia "tout court" a far valere tutti i diritti conseguenti al fatto dell'inadempimento della controparte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)