diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 24335 del 29/10/2013 (Rv. 628603 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Lavoro dirigenziale a termine - Licenziamento illegittimo - Risarcimento del danno subito - Commisurazione alle retribuzioni perse fino alla scadenza del contratto - Legittimità - Indennità sostitutiva del preavviso - Spettanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628603-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Nei contratti di lavoro dirigenziale a tempo determinato, in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, e in mancanza di una diversa previsione nel contratto individuale, il risarcimento del danno dovuto va commisurato all'entità dei compensi retributivi che sarebbero maturati dalla data del recesso fino alla scadenza del contratto, mentre non è dovuta alcuna indennità sostitutiva del preavviso, essendo questa legislativamente prevista solo per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)