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Sez. L, Sentenza n. 14637 del 28/12/1999 (Rv. 532573 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Lavoro dirigenziale a termine - Recesso "ante tempus" non giustificato - Risarcimento del danno subito dal lavoratore - Insussistenza di aggravamento del danno imputabile al lavoratore (per negligenza nella ricerca di nuovo lavoro) - Commisurazione del danno alle retribuzioni perse - Omissione per immotivato ricorso a liquidazione equitativa - Illegittimità - Fattispecie relativa all'incidenza negativa del licenziamento disciplinare sul reperimento di nuova occupazione.
Stato
decisa il 1999-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532573-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Relativamente ad un contratto di lavoro dirigenziale a tempo determinato, in caso di risoluzione anticipata da parte del datore di lavoro non sorretta da una idonea giusta causa, il giudice di merito, in sede di liquidazione del risarcimento del danno a favore del dirigente, non può - una volta esclusa la mancanza di diligenza nella ricerca di un nuovo lavoro - disattendere la richiesta di un risarcimento commisurato alle retribuzioni perse fino alla naturale conclusione del contratto, mediante il semplice e non validamente giustificato ricorso ad una liquidazione equitativa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto logicamente motivata la sentenza impugnata nella parte in cui, sul punto relativo alla dedotta responsabilità del lavoratore per il mancato reperimento di una nuova attività, aveva ritenuto che gli elementi costituiti dalla giovane età e della particolare competenza - che di per sè avrebbero potuto far presumere una responsabilità dell'interessato per il mancato reperimento di una nuova collocazione - erano stati vanificati dalle conseguenze negative dell'ingiustificato licenziamento disciplinare in tronco).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)