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Sez. L - , Sentenza n. 29007 del 17/12/2020 (Rv. 659806 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - ILLICEITÀ - FRODE ALLA LEGGE | Reintegrazione del lavoratore in sede diversa da quella di precedente assegnazione - Avvio di procedura per riduzione di personale pochi giorni dopo - Frode alla legge - Configurabilità - Impugnazione del trasferimento - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659806-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - ILLICEITÀ - FRODE ALLA LEGGE

In tema di licenziamento collettivo, ove l'azienda avvii la procedura di riduzione del personale presso una unità produttiva pochi giorni dopo il trasferimento presso di essa di un lavoratore reintegrato in via giudiziale, in precedenza adibito ad una diversa sede, è configurabile la nullità del licenziamento di tale lavoratore per frode alla legge, restando irrilevante che questi non abbia impugnato il trasferimento nel termine di decadenza introdotto dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010, atteso che l'assegnazione alla nuova sede è solo una parte della fattispecie complessa fraudolenta, che si completa con l'atto finale di licenziamento, la cui tempestiva impugnazione esonera quindi il lavoratore dalla necessità di contestare anche la legittimità del provvedimento emanato dal datore nell'esercizio dello "ius variandi".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)