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Sez. L - , Sentenza n. 20123 del 17/08/2017 (Rv. 645440 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Ottemperanza all'ordine di reintegrazione - Mutata organizzazione aziendale - Adibizione a mansioni equivalenti - Ammissibilità - Onere probatorio del datore di lavoro - Oggetto.
Stato
decisa il 2017-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645440-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

In tema di ottemperanza ad un ordine di reintegra ex art. 18 della l. n. 300 del 1970, il datore di lavoro ha l'obbligo di adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto, tuttavia, in caso di mutamento dell'organizzazione aziendale, il lavoratore può essere legittimamente assegnato a mansioni equivalenti alle precedenti; il datore di lavoro è esente da responsabilità solo se dimostra che il posto di lavoro del dipendente reintegrato, o la possibilità di una sua riallocazione alternativa in altro equivalente, non esistono più per causa a lui non imputabile.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)