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Sez. L, Sentenza n. 6767 del 10/12/1982 (Rv. 424400 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICA - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - PROMOZIONE - OPERAZIONE DI SCELTA FRA PIÙ ASPIRANTI - DIRITTI DI CIASCUNO DI ESSI - CORRELATIVA SITUAZIONE PASSIVA DELL'ENTE - CONTENUTI RISPETTIVI - IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLO ESPLETAMENTO DI UN CONCORSO - CONSEGUENZA - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ENEL E AD UN MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI FATTO CONNESSE ALLA COPERTURA DI UN POSTO.*
Stato
decisa il 1982-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424400-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICA - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - PROMOZIONE - OPERAZIONE DI SCELTA FRA PIÙ ASPIRANTI - DIRITTI DI CIASCUNO DI ESSI - CORRELATIVA SITUAZIONE PASSIVA DELL'ENTE - CONTENUTI RISPETTIVI - IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLO ESPLETAMENTO DI UN CONCORSO - CONSEGUENZA - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ENEL E AD UN MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI FATTO CONNESSE ALLA COPERTURA DI UN POSTO.*

In tema di promozione dei dipendenti degli enti pubblici economici (nella specie, e.N.E.L.), il cui rapporto di lavoro è regolato dalle norme del diritto privato e su base contrattuale, individuale e collettiva, le operazioni di scelta fra più aspiranti, ove siano strumentali alla realizzazione del preminente interesse di costoro, si riconducono all'Esercizio non già di una potestà pubblica ma di un potere imprenditoriale privato il cui svolgimento va inquadrato nell'ambito dello schema rapportuale, in cui a ciascun aspirante compete il diritto all'espletamento di tutte le operazioni suddette, al fine di ottenere la valutazione della propria posizione secondo i criteri previsti dalla contrattazione collettiva e le regole di correttezza di cui all'art. 1175, e, solo dopo il compimento del concorso e la collocazione utile in graduatoria, anche il diritto alla promozione, mentre sul datore di lavoro grava la correlativa situazione passiva. Peraltro, qualora l'espletamento di un concorso, riconducibile al detto schema e già indetto, non venga compiuto per intervenuto mutamento delle condizioni di fatto connesse alla copertura del posto, le quali, alla stregua della stessa disciplina collettiva, impongono di procedere a tale copertura mediante diversi meccanismi di scelta e con riferimento ad altro ambito di partecipazione dei concorrenti, ove siffatto mutamento non sia prevedibile al momento dell'indizione del concorso e non sia imputabile al datore di lavoro, esso, incidendo sulla prestazione, impedisce definitivamente l'adempimento dell'obbligazione contratta e ne determina l'Estinzione ai sensi dell'art. 1256 cod. civ.. (nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ravvisato l'esistenza di un mutamento, con i suddetti effetti estintivi, nell'intervenuta riqualificazione di un posto di categoria b/s in categoria a/1, per effetto dell'aumento degli utenti della zona interessata, verificatosi durante l'iter concorsuale. (V 5800/80, mass n 409628).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)