Sez. 3, Sentenza n. 8216 del 06/06/2002 (Rv. 554925 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - REGRESSO | Responsabilità civile da circolazione stradale - Danno imputabile al proprietario, al conducente dell'autoveicolo e al terzo trasportato - Corresponsabile assicurato "ex" legge n. 990 del 1969 - Risarcimento integrale del danno da parte del suo assicuratore - Regresso contro il terzo trasportato non assicurato - Ammissibilità - Referente normativo - Individuazione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - REGRESSO
Tra il proprietario, il conducente del veicolo, il loro assicuratore della responsabilità civile ed il trasportato corresponsabile del danno nei confronti di altro soggetto, si realizza, nei confronti del danneggiato, un'ipotesi di solidarietà nel debito risarcitorio, disciplinata nei rapporti interni non regolati dal rapporto assicurativo dai principi propri delle obbligazioni soggettivamente complesse; ne consegue che l'azione di regresso proposta dall'assicuratore della responsabilità civile di uno dei corresponsabili del sinistro stradale nei confronti del corresponsabile trasportato, è disciplinata dall'art. 1299, primo comma, cod. civ., non dall'art. 2055 cod. civ., che opera soltanto indirettamente al fine di determinare la parte di debito risarcitorio facente carico a ciascuno dei soggetti a cui è imputabile l'illecito, su cui poi va commisurato il "quantum" del debito da indennizzo dell'assicuratore, e neppure dall'art. 1916 cod. civ., dettato per la diversa ipotesi della surroga dell'assicuratore al danneggiato - assicurato nei suoi diritti contro il danneggiante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1294, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 7 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)