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Sez. 3, Sentenza n. 5883 del 14/06/1999 (Rv. 527444 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - REGRESSO | Corresponsabile assicurato - Risarcimento integrale del danno da parte del suo assicuratore - Regresso contro gli altri coobbligati ai sensi del secondo comma dell'art. 2055 cod. civ. - Spettanza all'assicuratore - Estensione all'assicuratore per la responsabilità civile ex legge n. 990 del 1969.
Stato
decisa il 1999-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527444-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - REGRESSO

Ai sensi del secondo comma dell'art. 2055 cod. civ., nel caso di fatto dannoso imputabile a più persone, ove una di esse risarcisca per tutti il danno, ha diritto di regresso nei confronti di ciascuno degli altri corresponsabili per la parte corrispondente alla gravita della rispettiva colpa ed all'entità delle conseguenze derivatene. Qualora uno dei corresponsabili sia assicurato ed il pagamento della somma risarcitoria sia stato fatto dal suo assicuratore per suo conto, il diritto di regresso spetta in sua vece all'assicuratore ai sensi dell'art. 1916 cod. civ. Tale principio trova applicazione anche qualora lo stesso assicuratore, discendendo la responsabilità del suo assicurato da fattispecie di responsabilità per danno da circolazione dei veicoli, abbia risarcito il danno essendo esso stesso obbligato in solido con il suo assicurato, in forza del contratto e della legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 7 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)